Contrasto alle frodi realizzate con falso plafond IVA

La “Legge di Bilancio 2021” stabiliva che, al fine di contrastare le frodi realizzate con l’utilizzo di falsi plafond IVA, l’Amministrazione finanziaria potesse effettuare specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale, nonché delle attività di controllo sostanziale.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021 ha individuato le modalità di attuazione della norma con effetto dall’1/01/2022; tuttavia non è chiaro se i controlli riguarderanno esclusivamente le lettere di intento presentate a partire da tale data o anche quelle trasmesse sino al 31/12/2021 per l’anno 2022.

In particolare, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del Testo Unico IVA e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali (ossia soggetti passivi IVA che effettuano cessioni all’esportazione e operazioni intracomunitarie per più del 10% del volume d’affari realizzato nell’anno o nei dodici mesi precedenti).

La procedura di controllo verrà eseguita dall’Agenzia delle Entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate; inoltre, saranno disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore destinatario della dichiarazione di intento.

Qualora le attività di analisi e di controllo diano un esito irregolare:

  1. le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invierà al soggetto emittente una comunicazione che riporterà il protocollo di ricezione della dichiarazione invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione sara trasmessa mediante PEC (INIPEC).

Sempre tramite PEC, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione al soggetto cedente o fornitore destinatario della dichiarazione d’intento;

  1. al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto effettuerà un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto contenente le motivazioni che hanno causato l’inibizione.

[…]

Emissione di fatture elettroniche in ipotesi di ricezione di una dichiarazione di intento

Il Provvedimento n. 293390/2021 interviene anche sulle modalità di emissione delle fatture elettroniche per operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del Testo Unico IVA.

Si precisa che per emettere la fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria.

La fattura elettronica dovrà riportare:

  • nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”,
  • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.

[…]