Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, assistita da Unistudio Legal&Tax con l’avv. Massimo Gambino, coadiuvato dall’avv. Santellani, ha vinto in appello contro Shell Italia Aviazione S.r.l., ora KAI S.r.l., assistita dall’avv. Antonio Di Pasquale.

La vicenda riguarda un contenzioso seriale a mezzo del quale Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, aveva chiesto la declaratoria di inefficacia di una serie di pagamenti ordinati da Alitalia S.p.A., quando era in bonis, ed eseguiti dalla Banca Popolare di Sondrio Coop. p.a., assistita nel contenzioso dall’avvocato Luca Gratteri, dopo la data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria.

La decisione della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma, presieduta dal giudice Ettore Capizzi, affronta il tema della decorrenza degli effetti derivanti dall’ammissione di un’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con la sentenza del 2 ottobre scorso la Corte si è espressa per la prima volta sul tema. Accogliendo le tesi della difesa di Alitalia LAI in a.s., ha dichiarato il pagamento inefficace nei confronti esclusivi di Kai srl.

Kai srl è stata condannata alla restituzione del controvalore, e statuendo che “l’efficacia del vincolo d’indisponibilità interviene a far tempo dalla pubblicazione del decreto”.

Lo snodo giuridico delle vertenze è rappresentato dall’esatta individuazione del dies a quo a partire dal quale i pagamenti devono ritenersi inefficaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44 l.fall. per una società in amministrazione straordinaria, con conseguente obbligo in capo all’accipiens di restituire alla procedura quanto indebitamente ricevuto.

Presso il competente Tribunale di Roma si sono formati due differenti orientamenti giurisprudenziali: secondo un primo filone interpretativo, sostenuto ab origine dalla difesa di Alitalia, stante la peculiarità della Legge Marzano, il momento rilevante per la declaratoria di inefficacia corrisponde alla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; secondo un diverso orientamento, invece, interpretando analogicamente la disciplina dell’efficacia verso i terzi della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’art. 16 comma 2 l.fall., tale termine coinciderebbe con la (successiva) data di iscrizione del provvedimento presso il Registro delle Imprese.