Il D.L. n. 146 del 21/10/2021 c.d. “Decreto Fiscale 2021”, entrato in vigore il 22/10/2021, ha introdotto misure in materia economica e fiscale.

Bonus ricerca e sviluppo

La “Legge di Bilancio 2020” ha introdotto, dal periodo di imposta 2020, un nuovo credito di imposta per gli investimenti in:

  • ricerca e sviluppo,
  • transizione ecologica,
  • innovazione tecnologica 4.0,
  • altre attività innovative.

In precedenza, fino al 31/12/2019, il credito d’imposta era disciplinato dal D.L. n. 145/2013.

Il “Decreto Fiscale 2021” introduce una sanatoria per le imprese in relazione all’indebito utilizzo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per i periodi di imposta dal 2015 al 2019 compresi.

La misura è stata introdotta a seguito di numerosi accertamenti che hanno contestato alle imprese la mancanza dei requisiti per richiedere il credito di imposta in esame. In particolare, ai soggetti che al 22/10/2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, è consentito effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato senza
applicazione di sanzioni e interessi (c.d. “procedura di riversamento spontaneo”).

Soggetti interessati

La procedura è riservata ai soggetti che:

  • dal 2015 al 2019 compresi abbiano realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
  • in relazione ai periodi di imposta 2017-2019, hanno sostenuto spese relative alle attività di ricerca e sviluppo in laboratori o strutture situati al di fuori del territorio dello Stato italiano. La norma si riferisce ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. del 04/09/1996;
  • abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

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