La “Legge di bilancio 2021” ha introdotto diverse novità in materia fiscale/previdenziale ed IVA. Di seguito le ulteriori disposizioni introdotte a favore di imprese ed esercenti arti e professioni.

Interventi di riqualificazione energetica

Viene prorogata la detrazione IRES/IRPEF per le spese sostenute, fino al 31/12/2021, in relazione ad interventi di riqualificazione energetica (65% -50% per talune tipologie di inteventi) degli edifici.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari fino a un valore massimo di 60.000 Euro;
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino a un valore massimo di 100.000 Euro;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo di 30.000 euro.

Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, era già previsto il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31/12/2021.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Come noto Il “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito di imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo esteso dal “Decreto Agosto” alle strutture turistico-ricettive fino al 31/12/2020.

La “Legge di bilancio 2021” estende fino al 30/04/2021 il suddetto credito di imposta, limitatamente alle strutture turistico-ricettive, ai tour operator e alle agenzie di viaggio.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale

Si ricorda che Il “Decreto Liquidità” aveva previsto, fino al 31/12/2020, la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di legge che impongono la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo
scioglimento della società in caso di:

  1. riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
  2. riduzione del capitale al di sotto del limite legale.

Nella prima ipotesi l’obbligo di ricapitalizzazione operava dall’1/01/2021; nella seconda ipotesi la società poteva differire ogni decisione all’1/01/2021.

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