La Legge 30 dicembre 2020 n. 178, di seguito Legge di Bilancio 2021, ha apportato alcune modifiche in materia di IVA di seguito riepilogate.

Novità in tema di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).

Viene modificata la disciplina della comunicazione delle operazioni transfrontaliere facendo venir meno, a partire dal 1° gennaio 2022, l’obbligo di presentazione dell’esterometro. Infatti, per le operazioni effettuate a partire dalla suddetta data, la comunicazione dei dati delle operazioni  transfrontaliere (fatture attive emesse/fatture passive ricevute) dovrà essere effettuata in via obbligatoria mediante il Sistema di Interscambio, avvalendosi dell’apposito formato Xml previsto per le fatture elettroniche.

I termini di trasmissione di tali dati sono i seguenti:

  • per le operazioni rese nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini ordinari di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (ovvero entro 12 gg dall’effettuazione dell’operazione);
  • per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmesse telematicamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Trattasi di un aspetto cui prestare particolare attenzione dato che tale termine è più breve di quello ordinariamente previsto per la registrazione delle fatture di acquisto interne che coincide con quello della liquidazione periodica, o al più tardi con quello della dichiarazione annuale.

Per tali comunicazioni viene altresì previsto uno specifico regime sanzionatorio che prevede una sanzione di 2 euro per ogni fattura non transitata dal Sistema di Interscambio fino ad un limite massimo di 400 euro. Limite che viene dimezzato a 200 euro se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle suddette scadenze.

Maggiori termini per la registrazione delle fatture attive da parte dei soggetti passivi IVA trimestrali

Per i soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA con cadenza trimestrale è consentita l’annotazione delle fatture emesse, nel registro IVA di cui all’art. 23 del DPR n. 633/72, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Si ricorda che possono esercitare tale opzione (che prevede l’applicazione di una maggiorazione dell’IVA dovuta pari all’1% a titolo di interessi) i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

  • 400.000,00 Euro per le imprese aventi ad oggetto attività di prestazione di servizi e per i lavoratori autonomi;
  • 700.000,00 Euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, una fattura emessa in data 30 marzo 2021, in relazione ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo sia stato pagato alla medesima data, potrà essere registrata entro il 30 aprile 2021 concorrendo alla liquidazione IVA del primo trimestre del 2021 il cui termine è il 17 maggio 2021.