La “Legge di bilancio 2021” modifica le disposizioni introdotte dal “Decreto Liquidità” e dal “Decreto Cura Italia” a sostegno della liquidità delle imprese.

Garanzia SACE

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia da COVID-19, SACE S.p.A. concede, fino al 30/06/2021 (in precedenza era 31/12/2020), garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle suddette imprese, di durata non superiore a 6 anni con la possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi.

La “Legge di bilancio 2021” inoltre integra la norma prevedendo che:

  • la garanzia da parte di SACE S.p.A. possa essere rilasciata anche alle cessioni di crediti senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto) effettuate a banche e intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza);
  • il finanziamento coperto dalla garanzia possa anche essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Le nuove disposizioni trovano applicazione alle garanzie concesse dall’1/01/2021.

Misure a sostegno della liquidità delle imprese di elevate dimensioni

E’ stabilito che, a decorrere dall’1/03/2021 e fino al 30/06/2021, la società SACE S.p.A. rilasci la garanzia di cui al paragrafo precedente, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alla categoria delle microimprese,
piccole e medie imprese.

Le condizioni della garanzia sono le seguenti:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito è pari a 5 milioni di Euro;
  • la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi e con importo che non può superare alternativamente:
  1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
  2. il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
  3. il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi in caso di piccole e medie imprese e nei successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato mediante autocertificazione;
  • si deve tener conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, Legge n. 662/1996;
  • l’impresa che beneficia della garanzia non deve assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

La garanzia in oggetto rientra nell’ambito delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione C (2020) 1863 final della Commissione europea. Si ricorda come l’importo complessivo per impresa degli aiuti di Stato non possa superare l’importo di 800.000,00 Euro, tenendo conto anche di eventuali
altre misure di aiuto di cui la stessa ha beneficiato.

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