In data 14/08/2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto” entrato in vigore il giorno stesso.

Proroga dei versamenti fiscali e contributivi

1. Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro

Il D.L. Cura Italia aveva stabilito per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente al 16 Marzo 2020 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019), la sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nel periodo compreso tra l’8/03/2020 e il 31/03/2020, relativi:

  1. alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti
    operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. all’imposta sul valore aggiunto;
  3. ai contributi previdenziali e assistenziali (INPS), e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

I versamenti sospesi potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il D.L. Rilancio aveva prorogato per tali soggetti la scadenza dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il D.L. Agosto ha modificato nuovamente in senso favorevole per tali soggetti la scadenza dei versamenti, prevedendo la possibilità di effettuare il versamento secondo le modalità stabilite dal Decreto Rilancio o alternativamente, sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, di versare il 50% delle somme sospese in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% delle somme in un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/01/2021.

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