Nuova causa di esclusione dalle procedure di appalto pubblico

L’art. 80 comma 4 del “Codice dei contratti pubblici” prevede che un operatore sia escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto qualora abbia commesso:

  • violazioni gravi, ossia omessi pagamenti di imposte e tasse per un importo superiore ad Euro 5.000;
  • definitivamente accertate, ossia contenute in sentenze o atti amministrativi non più impugnabili;
  • relativamente al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. In quest’ultimo caso possono essere prese a riferimento le violazioni ostative al rilascio del DURC.

Il Decreto Semplificazioni prevede ora che la stazione appaltante possa escludere un operatore anche nel caso in cui le gravi violazioni non siano definitivamente accertate, purché la stessa sia a conoscenza e sia in grado adeguatamente di dimostrare che l’operatore non abbia ottemperato ai propri obblighi fiscali o contributivi.
La disposizione non opera se l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La nuova norma trova applicazione a partire dalle procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati al 17/07/2020 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi, alle procedure in cui, al 17/07/2020, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal “Codice dei contratti pubblici” avviate a decorrere dal 17/07/2020 fino al 31/07/2021.
In sintesi, una stazione appaltante potrebbe decidere di escludere un operatore economico da una procedura d’appalto nel caso in cui fosse a conoscenza, ad esempio, della notifica di un avviso di accertamento o anche di un mero PVC.

L’agevolazione nuova “Sabatini-ter”

L’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” consiste nell’erogazione, a favore delle PMI (ossia le società che occupano fino a 250 lavoratori ed hanno un totale di stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di Euro e/o un fatturato inferiore a 43 milioni di Euro), di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi a contratti di finanziamento, ovvero di leasing, stipulati per l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Il Decreto Semplificazioni alza la soglia del finanziamento, da Euro 100.000 ad Euro 200.000, per il quale è prevista l’erogazione in un’unica soluzione.

La maggiorazione pari al 100% del contributo massimo agevolabile per le micro e piccole imprese che effettuino investimenti:

  • in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di Euro 60 milioni;
  • per l’acquisto di beni strumentali finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie, ivi compresi investimenti in big data, banda ultralarga, cloud computing, cybersecurity, robotica, meccatronica, relatà aumentata, manifattura 4D, RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, è stata modificata dal Decreto Semplificazioni e prevede ora l’erogazione del contributo in un’unica soluzione con modalità che saranno definite da un decreto del MEF di concerto con il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).
Nuove disposizioni in tema di aumento del capitale sociale

Vengono introdotte alcune misure temporanee, in vigore fino al 30/04/2021, volte a semplificare e velocizzare le operazioni di aumento di capitale nelle società per azioni.

In particolare, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, l’assemblea straordinaria può deliberare a maggioranza del capitale rappresentato, in luogo dei due terzi ordinariamente previsti o di maggioranze più elevate previste dallo statuto, per le delibere aventi ad oggetto:

  • aumenti di capitale sociale mediante conferimento di beni in natura o crediti;
  • la possibilità di escludere il diritto di opzione in base al quale le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione delle azioni possedute;
  • l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.