Sono deducibili per le imprese, entro determinati limiti, i costi di percorrenza per l’utilizzo dell’autovettura personale da parte degli amministratori e dei dipendenti

Si ricorda come il comma 3 dell’art. 95 del TUIR preveda che rientrino tra le spese deducibili per l’impresa i costi di percorrenza (o le tariffe di noleggio) per l’utilizzo dell’autovettura personale (o presa a noleggio), da parte degli amministratori e dei dipendenti, nelle trasferte di lavoro limitatamente alle autovetture a benzina fino a 17 cavalli fiscali e fino a 20 cavalli fiscali per le autovetture con motore diesel.

L’ammontare del rimborso, previa presentazione di nota spese da parte del dipendente o dell’amministratore, deve essere determinato prendendo a riferimento le tariffe ACI pubblicate per la specifica autovettura utilizzata (si veda il sito internet www.aci.it nella sezione “Costi chilometrici”).

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