Esaminiamo le principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, entrato in vigore il 19/11/2022

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – proroga per il mese dicembre 2022

L’estensione dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale vale anche per il mese di dicembre 2022.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto per le imprese:

  • energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022;
  • non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Tali crediti d’imposta:

  • dovranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30/06/2023. Tale data, in luogo della precedente del 31/03/2023, costituisce il nuovo termine anche per i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • potranno essere ceduti a terzi, a determinate condizioni. Il cessionario dovrà comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 30/06/2023. Tale data, in luogo della precedente del 31/03/2023, costituisce il nuovo termine anche per i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • non concorreranno alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Comunicazioni

Entro il 16/03/2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 2022. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Tale data, in luogo della precedente del 16/02/2023, costituisce il nuovo termine anche per i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Viene stabilito uno specifico obbligo per il fornitore dell’impresa diversa dalle imprese a forte consumo di gas naturale/diversa dalle imprese c.d. “energivore”, beneficiaria del credito d’imposta che si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel mese di dicembre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019.

In capo al fornitore vi è l’onere di comunicare al cliente, a fronte di specifica richiesta:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energeAca;
  • l’ammontare del credito di imposta spettante per il mese di dicembre 2022.

La comunicazione fa fatta entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione.

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