Indicazione del CCNL nei contratti e nelle fatture per fruire dei Bonus Edilizi

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene stabilito che, esclusivamente per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  avviati dal 28 maggio 2022, i benefìci previsti:

  1. dal superbonus 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, a prescindere dalla modalità di sua fruizione (detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure mediante esercizio di una delle due opzioni, sconto in fattura/cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020);
  2. dal bonus anti barriere architettoniche 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, a prescindere dalla modalità di sua fruizione (detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure mediante esercizio di una delle due opzioni, sconto in fattura/cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020);
  3. dal credito di imposta 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020;
  4. dagli altri bonus edilizi diversi da quelli menzionati ai precedenti punti a, b, c ma solo se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle due opzioni, sconto in fattura/cessione del credito, di cui all’art.121 del DL 34/2020;
  5. dalla detrazione IRPEF/IRES spettante per i lavori di rifacimento delle facciate (bonus facciate), di cui all’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 a prescindere dalla modalità di sua fruizione (detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure mediante esercizio di una delle due opzioni, sconto in fattura/cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020);
  6. dalla detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili) e per gli interventi di rifacimento del verde (bonus verde), di cui all’art. 1 comma12 della L. 205/2017 (come detrazione in dichiarazione dei redditi, visto che per tali detrazioni non è possibile optare per le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020);
possono essere riconosciuti a patto che:
  • nell’atto di affidamento dei lavori (contratto);
  • nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori (inserendolo nel blocco “Altri dati gestionali”);
    sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Deve trattarsi di opere il cui importo risulti complessivamente (e non solo per i lavori edili quindi) superiore a 70.000,00 Euro.

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