Al fine di contrastare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia, il Governo è intervenuto con vari decreti-legge con i quali ha introdotto contributi straordinari sotto forma di credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese energivore e non.
Di seguito analizziamo i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2002.

Credito imposta “imprese energivore” – primo trimestre 2022

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (maggiore di 1 GWh all’anno) di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2017, i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data dell’1/10/2019, in assenza dei dati comparativi relativi al parametro iniziale di riferimento, si precisa che lo stesso si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

  • valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh,

per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.

Requisiti Tax Credit

In merito alla definizione di imprese a forte consumo di energia elettrica, la C.M. n. 13/E/2022 precisa come l’articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2017 prevede che la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all’articolo 3.
Si ritiene quindi che, per fruire del credito d’imposta, oltre a possedere i requisiti di cui al citato articolo 3, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco predisposto dell’anno 2022 ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Calcolo del costo medio per KWh

In relazione al calcolo del costo medio per KWh della componente energia elettrica si stabilisce che:

  • si tiene conto dei costi sostenuti per
    • l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
    • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità)
    • la commercializzazione ad esclusione di ogni altro onere accessorio diretto e/o indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta della macrocategoria
      abitualmente indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia”;
  • concorrono, invece, i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, non rilevando che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa;
  • non concorrono al calcolo, a titolo esemplificativo,
    • le spese di trasporto,
    • le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica
    • le imposte inerenti alla componente energia;
  • il costo medio va ridotto dei sussidi. Ossia qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.

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