La Legge n. 15/2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2022 ha apportato alcune modifiche al D.L. n. 228/2021 c.d. Decreto Milleproroghe, che entreranno in vigore l’1.03.2022.

Sospensione degli ammortamenti

È stata introdotta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la rilevazione a conto economico delle quote di ammortamento di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali con riguardo al trascorso esercizio 2020.
La Legge di bilancio 2022 aveva previsto che la misura fosse estesa anche all’esercizio successivo, ossia ai bilanci 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio in corso al 15/08/2020, non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Il Decreto Milleproroghe modifica la norma e consente la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza la suddetta limitazione.
La sospensione dell’ammortamento è quindi possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC a prescindere dal comportamento adottato nell’esercizio 2020.
A fronte della sospensione è previsto l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile un ammontare di utili corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, oltre a specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sterilizzazione delle perdite

Il Decreto Liquidità aveva previsto, fino al 31/12/2020, la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di legge che impongono la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società in caso di:

  1. riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
  2. riduzione del capitale al di sotto del limite legale.

Il “Decreto Milleproroghe” in commento ha prorogato la sospensione di cui sopra al 31/12/2021.

Di conseguenza:
a) per quanto al precedente punto 1. il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo ossia al 2026. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (nel 2027), se la perdita non è ancora diminuita sotto il terzo, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

b) nelle ipotesi previste dal precedente punto 2. l’assemblea convocata dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento del medesimo a
un importo non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del bilancio del quinto esercizio successivo (2026). L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (nel 2027) deve procedere alle deliberazioni sopra indicate. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

In entrambi i casi, le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa del bilancio. Deve essere specificato, in appositi prospetti, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Svolgimento semplificato assemblee

Viene disposto che alle assemblee ordinarie e straordinarie continuino ad applicarsi le disposizioni introdotte dal Decreto Cura Italia.

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