Il D.L. n. 17 dell’1/03/2022 (c.d. “Decreto Energia”) ha introdotto misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica, del gas naturale e delle fonti rinnovabili.

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Il Decreto Energia proroga la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate e dei terreni sia agricoli che edificabili, posseduti alla data dell’1/01/2022.

In particolare, la facoltà viene concessa:

  • alle persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d’impresa;
  • alle società semplici e ai soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle Imposte;
  • agli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa.

In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i cointestatari devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.

Le partecipazioni rivalutabili sono:

  • le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
  • i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 15/06/2022:

  • un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

È prevista l’applicazione di un’unica aliquota del 14% sul valore di perizia sia dei terreni che delle partecipazioni. La prima rata dovrà essere versata entro il 15/06/2022 e le successive entro il 15 giugno di ciascun anno seguente. Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi del 3% annuo a partire dal 16/06/2022.

Si ricorda come:

  • la rivalutazione abbia come effetto la rideterminazione del valore fiscale ai soli fini della determinazione del capital gain;
  • in caso di cessione del terreno a un valore inferiore a quello rivalutato è necessario indicare in atto il valore rivalutato al fine di assolvere sullo stesso l’imposta di registro e le imposte ipotecarie-catastali.
Contributo straordinario a favore delle imprese c.d. “energivore”

Il Decreto Energia proroga il contributo straordinario a favore delle imprese c.d. “energivore” introdotto dal c.d. Decreto Sostegni-ter con riferimento al primo trimestre 2022, anche al secondo trimestre 2022.

In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022

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