Il Decreto Fiscale 2021 ha introdotto misure in materia economica e fiscale. Esaminiamo ora le novità di maggior rilievo introdotte in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, entrata in vigore il 21/12/2021.

Contabilità di magazzino

Il legislatore ha leggermente modificato gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino che sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

In particolare, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente,

  • l’ammontare dei ricavi è superiore a 5,164 milioni di Euro (in luogo dei precedenti 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.568,99 Euro)

e contemporaneamente,

  • il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1,1 milioni di Euro (in luogo dei precedenti 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,80 Euro).

Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’ultima modifica dei limiti in esame.

Pertanto, per accertare se nel periodo d’imposta 2021 sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare devono verificare se, nei periodi di riferimento 2018 e 2019, siano stati superati i nuovi limiti.

Non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni

Dall’1/01/2022, nell’ambito dei trasporti internazionali di beni – ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del D.P.R. n. 633/1972 – non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi da:

  • esportatore;
  • titolare del regime di transito;
  • importatore;
  • destinatario dei beni;
  • prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile; dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

Ne consegue che risultano esclusi dal beneficio della non imponibilità i servizi resi dalle imprese di trasporto a committenti diversi da quelli appena citati.

È una fattispecie che sovente si può verificare; basti pensare a quando le imprese di trasporto sub affidano a terzi vettori il trasporto di alcune tratte.

Se con le attuali norme la non imponibilità del trasporto era legata solamente al fatto che il servizio di trasporto era “relativo” ad un bene in esportazione o importazione, ora viene richiesto un ulteriore requisito, ossia che lo stesso servizio sia reso direttamente ai soggetti sopracitati.

Restano salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova norma.

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