Il “Decreto Sostegni-bis” anticipa la possibilità di recuperare l’IVA relativa alle fatture emesse verso clienti assoggettati a procedure concorsuali.

A differenza della disciplina previgente, non è più necessario attendere il verificarsi dell’infruttuosità con la fine della procedura concorsuale, ma è possibile rettificare l’IVA mediante l’emissione di una nota di credito già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura concorsuale.

Viene specificatamente identificato il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, ossia:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nell’ipotesi in cui, successivamente all’assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di debito (variazione IVA in aumento).

La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021.

Viene altresì disposto che sarà possibile rettificare l’IVA mediante l’emissione di una nota di credito anche a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose che si verificano nell’ipotesi:

  1. di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  2. di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  3. in cui, dopo che, per tre volte, l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.