Il “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese e i lavoratori autonomi, tra le quali il nuovo contributo a fondo perduto.

Garanzia SACE

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia da COVID-19, SACE S.p.A. concede, fino al 31/12/2021 (in precedenza era 30/06/2021), garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle suddette imprese, di durata non superiore a 6 anni ovvero al maggior termine di durata indicato nel successivo capoverso, con la possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi.

Il “Decreto Sostegni bis” prevede che, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti sia innalzata a dieci anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

Misure a sostegno della liquidità delle imprese di elevate dimensioni

A decorrere dall’1/03/2021 e fino al 31/12/2021 (in precedenza 30/06/2021) la società SACE S.p.A. rilascia la garanzia di cui al paragrafo precedente, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie (di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione) delle microimprese, piccole e medie imprese1 (in precedenza si faceva riferimento alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499).

Le condizioni della garanzia non sono state modificate (si veda l’Informativa n. 6/2021) ad eccezione:

  • della possibilità per l’impresa che beneficia della garanzia di non assumere l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell’anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;
  • previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, la durata massima dei finanziamenti è innalzata a dieci anni.

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