La principale disposizione introdotta dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” concessa a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA entra in vigore il 26/05/2021.

Contributo “automatico”

Per i soggetti con partita IVA attiva alla data del 25/05/2021, che hanno presentato e ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Sostegni” e che non sia stato indebitamente percepito o restituito.

Il contributo “automatico” sarà pari al 100% di quello riconosciuto dal “Decreto Sostegni” e sarà corrisposto con le stesse modalità scelte in precedenza da ciascun contribuente (accreditamento diretto sul conto corrente bancario o sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24).

Contributo “alternativo”

Contributo “alternativo” a quello “automatico”; il contribuente potrà richiederlo se più conveniente rispetto a quest’ultimo.

Possono beneficiare del contributo “alternativo” tutti i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro inerenti al secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021.

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26/05/2021;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data del 25/05/2021;
  • agli enti pubblici;
  • alle banche, società finanziarie e assicurazioni e alle società di partecipazione di cui all’art. 162 bis del Testo Unico delle Imposte (ad esempio le società holding).

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° Aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° Aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o della prestazione di servizi. Pertanto dovranno essere prese in considerazione le operazioni che hanno concorso alla liquidazione IVA.

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