L’art. 5 del “Decreto Sostegni” ha introdotto una misura finalizzata alla definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72) delle società e delle persone fisiche a seguito del controllo automatizzato sulle stesse.

La definizione consente lo stralcio delle sanzioni (per le imposte) e delle somme aggiuntive (per i contributi previdenziali) risultanti dal modello Redditi delle persone fisiche.

Possono essere definiti gli avvisi bonari relativi al periodo d’imposta:

  • 2017, elaborati entro il 31/12/2020 e che a tale data non sono stati inviati per effetto della sospensione dei termini prevista con il “Decreto Rilancio”;
  • 2018, i quali saranno elaborati entro il 31/12/2021.

Il “Decreto Rilancio” stabilisce, infatti, che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8/03/2020 e il 31/12/2020, siano emessi entro il 31/12/2020 e possono essere notificati nel periodo compreso tra l’1/03/2021 e il 28/02/2022.