Si ricorda come, a decorrere dall’1/01/2021, nel caso di emissione di fatture elettroniche nei confronti degli “esportatori abituali” sia necessario indicare lo specifico codice natura N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazione di intento” invece del codice N3 adottabile sino al 31/12/2020.

Gli esportatori abituali sono quei soggetti passivi IVA che effettuando cessioni all’esportazione e operazioni intracomunitarie per più del 10% del volume d’affari realizzato nell’anno o nei dodici mesi precedenti, hanno la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi, nel limite del plafond maturato, senza applicazione dell’IVA previa comunicazione telematica, all’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione di intento.

Il fornitore di un esportatore abituale, oltre a verificare l’avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione d’intento da parte del cliente, deve indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.

Non essendoci “nel corpo” della fattura elettronica uno specifico campo, l’Agenzia delle Entrate, aggiornando in data 23/04/2021 la FAQ n. 14 in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che può essere utilizzato uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio il campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.