Si riportano le principali restrizioni alle attività economiche aggiornate con le ultime ordinanze e la sospensione dei versamenti tributari introdotta dal “Decreto Ristori Bis”

Il “Decreto Ristori-bis” del 9/11/2020 ha previsto per i soggetti che:

  1. esercitano attività economiche sospese ai sensi del D.P.C.M. del 3/11/2020 aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  2. svolgono attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede  operativa nelle aree del territorio nazionale della zona arancione o rossa;
  3. operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del “Decreto Ristori Bis”, ovvero esercitano attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale della zona rossa;

la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA relativa al mese di ottobre per i contribuenti mensili e IVA relativa al trimestre luglio-settembre per i contribuenti trimestrali);

con la precisazione che non saranno rimborsati i versamenti già effettuati e che i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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