La “Legge di Bilancio 2023”, come indicato nell’Informativa 8/2023, ha introdotto una sanatoria per la regolarizzazione delle violazioni formali commesse sino al 31/10/2022.
L’Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento e con la C.M. n. 2/E/2023 ha fornito alcuni chiarimenti sul tema, necessari per permettere l’esame degli elementi essenziali della regolarizzazione delle violazioni formali, che di seguito proponiamo.

Ambito soggettivo

Possono avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica in relazione alle violazioni formali commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Ambito oggettivo

È possibile regolarizzare le violazioni formali ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse fino al 31/10/2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Si tratta delle violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale calcolare la sanzione.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:

  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA; tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività;
  • l’erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;

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