Con apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che dovrà essere inviata telematicamente entro il 16/03/2023, relativa all’ammontare dei crediti d’imposta “energetici” maturati nel corso 2022 (clicca qui per scaricare modello e istruzioni).

Più precisamente trattasi della comunicazione relativa ai crediti di imposta:

  • per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2022;
  • a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022;

le cui modalità e tempistiche per l’utilizzo tramite modello F24 sono state da ultimo riepilogate nell’Informativa 11/2023.

La comunicazione non dovrà essere inviata da parte di coloro che hanno già utilizzato interamente il credito maturato tramite modello F24 o abbiamo già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione dell’intero credito.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione valida, indicando l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione tramite modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.

La mancata comunicazione entro il 16 marzo 2023 determinerà la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo; infatti, il mancato invio della stessa determinerà l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal 17 marzo 2023.

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