Come noto i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate (si considera qualificata una partecipazione che rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25% a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) percepiti fino al 31/12/2017 da persone fisiche non imprenditori, concorrevano alla formazione del reddito nella misura:

  1. del 40,00%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007;
  2. del 49,72%, per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 e fino all’esercizio in corso al 31/12/2016;
  3. del 58,14%, per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 e fino all’esercizio in corso al 31/12/2017.

Dall’1/01/2018 gli stessi dividendi derivanti da partecipazioni qualificate sono assoggettati a una ritenuta a titolo di imposta del 26%, in molti casi meno conveniente da un punto di vista fiscale.

Alla luce dell’evidente discontinuità di trattamento fiscale è stata prevista una disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate tra l’1/01/2018 e il 31/12/2022 aventi ad oggetto utili prodotti sino all’esercizio 2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti dettagliate nei precedenti punti da a) a c).

Con il principio di diritto n. 3/2022 del 6/12/2022 l’Agenzia delle Entrate, smentendo quanto aveva sostenuto fino a quel momento, ha chiarito che per poter godere della disciplina transitoria maggiormente conveniente sarà necessaria, entro il 31/12/2022, solamente la delibera dell’Assemblea che approva la distribuzione e non anche il pagamento dei dividendi.

Il verbale di assemblea dovrà essere opportunamente oggetto di registrazione all’Agenzia delle Entrate.
Nello stesso principio di diritto l’Agenzia delle Entrate ha altresì evidenziato che resta impregiudicato il suo potere di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista, ovvero qualora le condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).