Si esaminano le principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, entrato in vigore il 22/06/2022.

Esterometro

Viene modificata la disciplina del c.d. “esterometro” con la previsione dell’esclusione dall’obbligo di comunicazione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Testo Unico IVA, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione). Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi esteri ricevute da soggetti passivi italiani.

Estensione temporale del reverse charge

Il DL proroga fino al 31/12/2026 l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” alle seguenti operazioni:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Presentazione degli elenchi INTRASTAT

L’invio degli elenchi periodici INTRASTAT, a regime, potrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti (sia per la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale). La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Presentazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre

Viene differito, a regime, dal 16 settembre al 30 settembre, il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA riferite al secondo trimestre dell’anno.
Conseguentemente, la LIPE del secondo trimestre 2022 dovrà essere inviata entro il 30/09/2022. Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).
Anche per il quarto trimestre rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

A partire dalle fatture emesse dall’1/01/2023 viene innalzata la soglia (da 250,00 a 5.000,00 Euro) per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno.
Conseguentemente il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno (30/09), qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 Euro (in precedenza 250,00 Euro);
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno (30/11), qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 Euro (in precedenza 250,00 Euro).

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