Il D. Lgs n. 83/2021, pubblicato in GU n. 141 del 15/06/2021, intrduce nuove disposizioni a fini IVA che riguardano in particolare le vendite a distanza di beni effettuate all’interno dell’UE.

Le novità entrano in vigore dalle operazioni effettuate dall’1/7/2021.

Vendita a distanza di beni INTRA-UE: cessioni di beni (ad esclusione dei mezzi di trasporto nuovi o dei beni da installare/montare/assiemare a cura del fornitore per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione/trasporto) spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione / trasporto effettuate a favore di:

  • persone fisiche non soggetti passivi (consumatori finali privati);
  • soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
  • acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).

La soglia per le vendite a distanza di beni a consumatori non soggetti passivi IVA entro la quale tali operazioni sono tassate nello Stato di partenza del fornitore non è più differenziata in funzione del diverso Stato UE di arrivo dei beni (fino ad ora variabile tra un minimo di Euro 35.000,00 ed un massimo Euro 100.000,00), ma è unica e pari a Euro 10.000,00 (con riferimento all’anno precedente o se non l’anno precedente non è stato superato tale limite fino a quando nell’anno in corso non viene superato) per tutte le vendite a distanza di beni in tutti gli Stati UE (incluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione/teleradiodiffusione ed elettronici rese a non soggetti passivi, c.d. “Servizi TTE”).

Si applicherà l’IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite complessive “entro soglia” di Euro 10.000,00 e se:

  • il cedente non è stabilito anche in altro Stato Ue;
  • non abbia optato per l’applicazione dell’IVA nell’altro stato UE.

Per le vendite “oltre soglia” si applicherà l’IVA dello Stato di destinazione dei beni.

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