La c.d “lotteria degli scontrini” permette, ai privati consumatori, di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante gli acquisti di beni e servizi effettuati presso commercianti al minuto.

Ambito soggettivo e oggettivo

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Non consentono di partecipare alla lotteria:

  • gli acquisti di importo inferiore a 1 Euro;
  • gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa, arte o professioni;
  • gli acquisti effettuati in contanti;
  • gli acquisti online;
  • gli acquisti di biglietti del cinema, dei teatri e dei musei;
  • le spese per le spedizioni postali;
  • gli acquisti effettuati presso i distributori di carburante;
  • gli acquisti di titoli di sosta.

In fase di prima applicazione, non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti:

  • per i quali è emessa fattura elettronica;
  • per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria;
  • per i quali è comunicato il codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

 

Condizioni per partecipare alla lotteria

Per partecipare alla lotteria è necessario che:

  1. il pagamento del corrispettivo sia effettuato esclusivamente mediante strumenti elettronici (ad esempio carta di credito, di debito, bancomat, carte prepagate, bonifici). Non sono considerati pagamenti elettronici quelli effettuati tramite ticket restaurant o altri buoni;
  2. l’acquisto sia effettuato presso esercenti che memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
  3. l’acquirente, all’atto dell’acquisto, comunichi all’esercente il proprio “codice lotteria”.

Il “codice lotteria” è un codice “pseudonimo” alfanumerico a barre generabile a partire dal codice fiscale accedendo al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it (Portale Lotteria), nella sezione “Partecipa ora”.

Ogni acquisto valido per la lotteria genera dei biglietti virtuali; in particolare, viene generato un biglietto per ogni Euro di corrispettivo, con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ciascuno scontrino.

I commercianti, a seguito del provvedimento del 23/12/2020, hanno tempo fino al 11/04/2021 per adeguare, ove necessario, i propri registratori di cassa in modo che il relativo tracciato per l’invio dei corrispettivi giornalieri contenga anche i dati richiesti dalla lotteria degli scontrini.

Il contribuente ha la facoltà di:

  • segnalare sul “Portale Lotteria” se l’esercente, all’atto dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno ammesse dall’1/03/2021;
  • accedere, tramite un’area riservata (accessibile mediante SPID Livello 2, CNS o Carta d’Identità Elettronica) e verificare gli scontrini elettronici, il numero di biglietti virtuali associati nonché le eventuali vincite. L’area riservata sarà attivata entro l’11/03/2021.

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