Il D.M. del 4/12/2020 ha modificato i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse “senza IVA” di importo superiore ad 77,47 Euro e ha introdotto un’apposita procedura disciplinata dal Provvedimento del 4/02/2021 dell’Agenzia delle Entrate, mediante la quale sarà possibile per quest’ultima, verificare e conseguentemente quantificare il corretto ammontare dell’importo da versare.

Si precisa che le modifiche apportate hanno effetto a decorrere dalle fatture emesse dall’1/01/2021.

La nuova procedura e i nuovi termini di versamento dell’imposta di bollo

Il Decreto in esame dispone che per le fatture elettroniche che transitano dal SdI (Sistema di Interscambio) l’ammontare dell’imposta di bollo viene verificato e quantificato dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi dei dati in suo possesso.

Quest’ultima, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell’intermediario delegato:

  • un “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio che riportano il corretto assolvimento dell’imposta di bollo;
  • un “Elenco B”, modificabile, dove saranno inserite le fatture elettroniche trasmesse via SdI senza l’indicazione dell’imposta di bollo anche se dovuta, in quanto presenti nelle stesse i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) o, infine, N4 (operazioni esenti).

Qualora il cedente/prestatore, ovvero il relativo intermediario delegato, ritenga non corrette le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate nel suddetto “Elenco B”, può variare i dati comunicati “spuntando gli estremi delle singole fatture” all’interno dell’elenco stesso entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero entro il 10 settembre per le fatture relative al secondo trimestre.

Entro lo stesso termine il cedente/prestatore, ovvero il relativo intermediario delegato, può inoltre integrare l’“Elenco B” con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta risulta dovuta.

Vengono previste due modalità alternative per effettuare le suddette modifiche/integrazioni:

  • una modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia delle Entrate;
  • una modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di “scaricare” il file xml “dell’Elenco B” e il successivo “caricamento” del medesimo file modificato.

Nel caso in cui non venga apportata alcuna variazione dall’interessato le integrazioni dell’Agenzia si intenderanno confermate.
Entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero 20 settembre per le fatture emesse nel secondo trimestre, l’Agenzia delle Entrate provvede alla comunicazione dell’ammontare dovuto per le fatture transitate dal SdI nel trimestre di riferimento.