Come noto, a decorrere dall’1/01/2021, il diritto dell’Unione Europea ha cessato di avere applicazione nei rapporti con il Regno Unito ivi inclusa la normativa relativa al sistema comune dell’IVA.

Il fatto che il Regno Unito sia divenuto, a tutti gli effetti, un “Paese terzo” comporta che, per le cessione di beni, abbiano assunto nuovamente rilevanza le barriere doganali nei rapporti con tale Paese mutando pertanto il trattamento IVA delle cessioni di beni tra i menzionati Paesi. Analoghe considerazioni possono essere fatte per le prestazioni di servizi, in particolare per quelle che, in base alle regole che determinano il luogo di effettuazione dell’operazione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Regno Unito, poiché non si potranno più applicare le regole comunitarie.

Cessioni di beni

È necessario distinguere a seconda che le operazioni coinvolgano esclusivamente soggetti passivi d’imposta o anche “privati”.

La presenza delle barriere doganali tra Unione Italia e Regno Unito incide anche sul regime IVA e doganale applicabile alle movimentazioni di beni tra i due Stati che non comportano il trasferimento della proprietà, vale a dire:

  • il trasferimento di beni propri per finalità rientranti nell’esercizio d’impresa;
  • il trasferimento di beni propri per operazioni di perfezionamento;
  • il trasferimento di beni da installare e cedere.

Non è più possibile applicare le norme previste per i trasferimenti intracomunitari di beni e dovrà farsi riferimento alle norme IVA previste per le cessioni all’esportazione, ove applicabili, oltre che alle disposizioni doganali in materia di esportazione di beni.