Con il D.M. 11/12/2020, pubblicato sulla G.U. n. 310 del 15/12/2020, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è ridotto, a partire dall’1/01/2021, dallo 0,05 allo 0,01% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce effetti in relazione ad alcune disposizioni fiscali tra cui il cosiddetto ravvedimento operoso (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472) utilizzato per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi per il quale occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare in caso di ravvedimento operoso è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

  • al 2,50%, dall’1/01/2012 al 31/12/2013;
  • all’1,00%, dall’1/01/2014 al 31/12/2014;
  • allo 0,50%, dall’1/01/2015 al 31/12/2015;
  • allo 0,20%, dall’1/01/2016 al 31/12/2016;
  • allo 0,10%, dall’1/01/2017 al 31/12/2017;
  • allo 0,30%, dall’1/01/2018 al 31/12/2018;
  • allo 0,80%, dall’1/01/2019 al 31/12/2019;
  • allo 0,05%, dall’1/01/2020 fino al 31/12/2020;
  • allo 0,01%, dall’1/01/2021 fino al giorno di versamento compreso.

La nuova misura dello 0,01% del tasso legale rileva anche:

  • per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR);
  • per l’individuazione dei coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.