Istituiti gli specifici codici tributo da indicare nel modello F24 per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti ricevuti

Come noto, fino al 31/12/2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta “botteghe e negozi” e dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le modalità operative che consentono di comunicare la suddetta cessione del credito nonché per utilizzare in compensazione il credito nel modello F24 sono state dettagliatamente analizzate nell’informativa Unistudio n. 50/2020 alla quale si rinvia (clicca qui).

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 13/07/2020 istituisce i seguenti codici tributo da indicare nei modelli F24 per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti ricevuti:

  • Codice tributo 6930 – “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • Codice tributo 6931 – “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

Per quanto riguarda il campo “anno di riferimento” del modello F24 è stato specificato che deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.