1. Rafforzamento patrimoniale: credito di imposta relativo agli aumenti di capitale sociale a pagamento. Beneficio fiscale per il socio che effettua il versamento.

Per il socio di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e di società cooperative con:

  • ricavi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di Euro nel 2019 (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo);
  • e che hanno subito un calo dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 non inferiore al 33% (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo);

sono previste agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale effettuati.

Il beneficio spetta anche per gli investimenti effettuati nelle stabili organizzazioni in Italia di società UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Sono esclusi gli aumenti di capitale effettuati a favore di intermediari finanziari e di società assicurative.

In particolare, è previsto per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale delle predette società un credito di imposta nella misura del 20%, calcolato su un investimento non superiore a 2 milioni di Euro (pertanto, l’importo massimo del credito di imposta sarà pari a 400.000 Euro).

Deve trattarsi di aumenti di capitale a pagamento, deliberati ed integralmente eseguiti (versati) dal 19/05/2020 fino al 31/12/2020.

Sono agevolati sia il versamento relativo al valore nominale delle azioni o quote, sia il versamento delle somme versate a titolo di riserva sovraprezzo azioni/quote.

Risultano esclusi dall’agevolazione i versamenti alle riserve generiche (versamenti in conto capitale, a fondo perduto) e gli aumenti di capitale gratuiti.

La partecipazione che deriva dal conferimento deve essere posseduta fino al 31/12/2023 e fino a tale data la società oggetto del conferimento non può procedere con la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo.

La decadenza dal beneficio determina l’obbligo di restituire l’ammontare detratto unitamente agli interessi legali.

Si precisa, inoltre, come non possano beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società destinataria dell’aumento di capitale sociale, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.