Il c.d. “Decreto Crescita” ha disposto l’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti tra gli operatori economici italiani e sanmarinesi.

In data 21/06/2021 è stato emanato il decreto attuativo, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 15/07/2021. In esso è disciplinata la decorrenza del nuovo obbligo e si prevede che:

  • daIl’1/10/2021 al 30/06/2022, la fattura possa essere emessa e ricevuta alternativamente in formato elettronico o nell’attuale formato cartaceo;
  • dall’1/07/2022, la fattura debba essere emessa e accettata in formato elettronico. Restano esclusi i casi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge (ad esempio soggetti forfetari/minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all’invio dei dati al STS).

Con il Provvedimento del 5/08/2021 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, così come avviene per le cessioni “interne”, l’emissione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni effettuate a favore di soggetti sanmarinesi debba avvenire mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

San Marino ha stabilito presso il proprio Ufficio Tributario la piattaforma per trasmettere e ricevere le fatture elettroniche nei confronti di soggetti italiani.

Infine è stato stabilito che l’Ufficio competente per l’effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall’Ufficio Tributario di San Marino sia la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.
Il nuovo decreto attuativo ha mantenuto la distinzione tra cessioni di beni verso San Marino e acquisti di beni da San Marino, di seguito esaminata.

Cessioni di beni verso San Marino in formato elettronico

Come noto, in via generale, le cessioni di beni nei confronti di operatori economici sanmarinesi che hanno comunicato il proprio numero di identificazione, risultano essere non imponibili (ai sensi degli artt. 71, 8 e 9, del Testo Unico IVA) essendo considerate operazioni assimilate alle esportazioni.

Il nuovo D.M. attuativo del 21/06/2021 ha previsto che le fatture emesse in formato elettronico nei confronti degli operatori economici sammarinesi (con codice natura “N.3.3” Non imponibili – Cessioni verso San Marino) contenenti il numero di identificazione degli stessi (2R4GTO8 – i caratteri in grassetto sono numeri) ed accompagnate da ddt/altro documento idoneo, “transitino” dallo Sdi verso l’Ufficio Tributario di San Marino, il quale è tenuto a verificare l’assolvimento dell’imposta sull’importazione e a convalidare la regolarità della fattura (condizione necessaria per l’applicazione della non imponibilità), dando comunicazione dell’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Il cedente italiano, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre alla visualizzazione dei dati fiscali della fattura elettronica emessa, potrà controllare l’esito dei controlli effettuati dall’Ufficio Tributario di San Marino. Se nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio Tributario di San Marino non provvede a convalidare la regolarità della fattura, la cessione effettuata dal cedente italiano non potrà essere considerata non imponibile ma dovrà essere assoggettata ad IVA, con la conseguenza che lo stesso dovrà provvedere, nei 30 giorni successivi, all’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Testo Unico IVA, senza sanzioni e interessi.

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