In sede di conversione del Decreto Fiscale vengono modificate le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 al fine di ampliare la platea di applicazione

Come noto (si veda Informativa Unistudio n. 8/2025) la Legge di Bilancio 2025 aveva stabilito che per le prestazioni di servizi, escluse quelle effettuate nei confronti dei “soggetti pubblici” tenuti ad assolvere l’IVA con il meccanismo dello “split payment”, effettuate in forza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto/movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, viene prevista l’applicazione del meccanismo del c.d. “reverse charge”, previa autorizzazione da parte dell’Unione europea.

La Legge di conversione del Decreto Fiscale al fine di estenderne l’applicazione:
– ha eliminato l’inciso “caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. In conseguenza della modifica normativa apportata il meccanismo del “reverse charge” si rende applicabile alle prestazioni di servizi effettuate in forza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto/movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica;
– ha stabilito che anche alle prestazioni di servizi rese dalle Agenzie per il Lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 276/2003, in precedenza specificatamente escluse, si rende applicabile il meccanismo del “reverse charge”.

[…]