La c.d. “Legge di Bilancio 2023” introduce per la prima volta nell’ordinamento tributario italiano una specifica disciplina con riferimento alle c.d. “cripoattività” definite “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Un esempio di criptoattività sono le criptovalute (Bitcoin, Ethereum, ecc.).

La disciplina fiscale introdotta, per la quale si attendono quanto-mai necessari chiarimenti, si differenzia a seconda che riguardi le persone fisiche private o i soggetti imprenditori.

Persone fisiche private

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, costituiscono, per le persone fisiche/private, redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR se superiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta; non risulta invece tassata la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Viene specificato che:

  • le plusvalenze sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle attività permutate e il costo o valore di acquisto delle stesse, documentato dal contribuente sulla base di “elementi certi e precisi” di non facile reperibilità. In caso di indeterminabilità dello stesso il costo sarà assunto pari a zero;
  • i redditi derivanti dalla detenzione delle “cripto-attività” sono determinati in base al corrispettivo percepito senza alcuna deduzione. Le plusvalenze e gli altri redditi sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%.

Per i redditi in esame i contribuenti possono optare per i regimi alternativi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Rivalutazione del valore delle “criptoattività” possedute all’1/01/2023

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per le “cripto-attività” possedute alla data dell’1/01/2023, i contribuenti hanno la facoltà di assumere, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato secondo il valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

È previsto il pagamento di un’imposta forfettaria sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14% applicata sul valore normale di “mercato”.

Il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% potrà avvenire anche mediante la compensazione con importi a credito nel modello F24, alternativamente:

  • in un’unica soluzione entro il 30/06/2023;
  • ratealmente a partire dal 30/06/2023, in un massimo di tre rate annuali di pari importo con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Indicazione nel quadro RW

Al fine di rendere noto, nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria, la detenzione di “cripoattività” viene altresì stabilito che le “criptoattività” debbano essere segnalate nel quadro RW del modello redditi.

 

[…]