Vengono di seguito analizzate le principali disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Milleproroghe 2023” oltre a quelle già indicate nell’Informativa n. 2/2023 relative alla fatturazione elettronica.

Sterilizzazione delle perdite

Viene prorogata, anche con riferimento alle perdite civilistiche in corso al 31/12/2022, ossia ai bilanci al 31/12/2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di legge che impongono la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società in caso di riduzione del capitale:

  • di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
  • al di sotto del limite legale.

Per quanto al precedente punto 1. il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo, ossia al 2027. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (nel 2028), se la perdita non è ancora diminuita sotto il terzo, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

Nell’ipotesi prevista dal precedente punto 2. l’assemblea convocata dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento del medesimo a un importo non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del bilancio del quinto esercizio successivo (2027). L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (nel 2028) deve procedere alle deliberazioni sopra indicate. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

In entrambi i casi le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa del bilancio con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Sospensione ammortamenti

Viene esteso per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (c.d. “Oic adpoter”), anche agli esercizi in corso al 31/12/2023, ossia ai bilanci al 31/12/2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il regime derogatorio di sospensione, anche parziale, degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, già in vigore per gli esercizi 2020-2021-2022.