Al rispetto di taluni requisiti viene riconosciuta la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento

Il termine ordinario di decadenza degli accertamenti per l’IVA e per i redditi di impresa e di lavoro autonomo è ordinariamente fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione delle relative dichiarazioni.

Esemplificando, prendendo a riferimento un contribuente con periodo di imposta c.d. “solare” (1/01/2022- 31/12/2022), gli organi di controllo (Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza) potranno “accertare” le relative dichiarazioni IVA-redditi fino al 31/12/2028.

È prevista la possibilità di ridurre di due anni i termini di decadenza degli accertamenti rispettando contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

  1. documentano le operazioni attive (non passive) poste in essere tramite fatturazione elettronica via “Sdi” e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
  2. garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati se di ammontare superiore a 500,00 Euro (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione);
  3. indicano in ogni dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.
Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento al punto 1.:

  1. coloro che non hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri (ad esempio coloro che svolgono l’attività di vendita per corrispondenza) se intendono godere dell’agevolazione in esame dovranno porre in essere l’adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
  2. la ricezione di fatture passive cartacee e/o elettroniche fuori dallo “Sdi” non è causa ostativa per la riduzione dei termini di accertamento essendo l’obbligo di transito dallo “Sdi” relativo alle sole fatture attive.

Rimane ancora da chiarire per le fatture attive verso l’estero, per le quali la fatturazione elettronica tramite “Sdi” è solamente facoltativa e non obbligatoria, se l’adempimento obbligatorio dell’”esterometro” sia ritenuto sostitutivo della stessa e sufficiente per godere dell’agevolazione in esame. Fino a nuovi chiarimenti coloro che intendono usufruire dell’agevolazione in esame relativamente alle operazioni verso l’estero è opportuno che emettano una fattura elettronica via “Sdi”.

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