Illustriamo le principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, entrato in vigore il 10/08/2022.

Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale terzo trimestre 2022

Il “Decreto Aiuti-bis” ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta anche per il terzo trimestre 2022 (in egual misura a quello concesso per il secondo trimestre 2022) a favore delle imrpese:

  1. a forte consumo di gas naturale;
  2. diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
  3. c.d. “energivore”;
  4. diverse dalle imprese c.d. “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW,

così come dettagliatamente esaminate nelle Informative Unistudio n. 12/2022, 19/2022, 22/2022, 27/2022 e 28/2022 alle quali si rinvia per una completa disamina.
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Misure fiscali per il welfare aziendale

Limitatamente al periodo d’imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti (c.d. fringe benefit), che non concorre alla formazione del reddito, viene aumentato, da 258,23 a 600,00 Euro.

Oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, solo per l’anno 2022, rientrano in tale casistica di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro, tramite apposita voce del cedolino paga, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Si ricorda altresì che non sono imponibili ai fini fiscali e contributivi anche ulteriori 200,00 Euro (per un totale quindi di 800,00 Euro) che il datore di lavoro può decidere di elargire ai dipendenti sotto forma esclusivamente di buoni carburante ai sensi del DL n. 21/2022 c.d. “Decreto Ucraina”.

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